Art. 43 · Automezzi
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo II

Art. 43

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Automezzi

In vigore dal 20 giu 1982
I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto: b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-43