Art. 39 · Consegnatari dei beni mobili
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo II

Art. 39

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Consegnatari dei beni mobili

In vigore dal 20 giu 1982
I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal direttore amministrativo o dal funzionario da questi all'uopo delegato che assiste alla consegna. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'amministrazione universitaria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-39