Art. 22 · Gestione del fondo per piccole spese
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo IV

Art. 22

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Gestione del fondo per piccole spese

In vigore dal 20 giu 1982
L'economo dell'Università può essere dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal consiglio di amministrazione e, comunque, di importo non superiore a L. 10.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con il fondo l'economo può provvedere di norma al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a L. 1.000.000 previa autorizzazione del direttore amministrativo. Alla fine dell'esercizio l'economo restituisce, mediante versamento all'istituto cassiere, il fondo di cui al primo comma. I pagamenti sono annotati dall'economo su apposito registro numerato e vidimato.
Storico versioni

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