Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo IV
Art. 21
36 / 105Affidamento del servizio
In vigore dal 20 giu 1982
II servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione dell'università, ad un unico istituto di credito di cui all' del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, il quale custodisce e amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell'Università.
La convenzione di cui al precedente comma deve altresì prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa dei dipartimenti costituiti nell'Università.
Per l'espletamento di particolari servizi l'Università può avvalersi di conti correnti postali. Unico traente è l'istituto cassiere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Università con cadenza almeno bimestrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-21