Art. 16 · Liquidazione della spesa
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo III

Art. 16

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Liquidazione della spesa

In vigore dal 20 giu 1982
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal competente ufficio amministrativo previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo , della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-16