Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo III
Art. 16
29 / 105Liquidazione della spesa
In vigore dal 20 giu 1982
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal competente ufficio amministrativo previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo , della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-16