Art. 11 · Riscossione delle entrate
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàCapo II

Art. 11

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Riscossione delle entrate

In vigore dal 20 giu 1982
Le entrate sono riscosse dall'istituto o azienda di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire periodicamente all'istituto di credito di cui al comma precedente; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto istituto. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Università sono annotate in apposito registro e versate all'istituto cassiere entro e non oltre il trentesimo giorno dal loro arrivo previa emissione di reversale di incasso. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati, provvedono, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all'istituto cassiere con le modalità previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento. Ai terzi debitori sarà rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. È vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente.
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