Art. 104 · Rinvio all'autonomia regolamentare
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo VIII

Art. 104

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Rinvio all'autonomia regolamentare

In vigore dal 20 giu 1982
Ciascuna Università dovrà procedere all'adozione del proprio regolamento di amministrazione e contabilità in conformità alle norme che precedono entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Il potere di adeguamento, riconosciuto alle singole Università dall', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si esercita limitatamente ai casi in cui le disposizioni del presente regolamento ne fanno richiamo. Il potere di emanare disposizioni integrative non può essere esercitato in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
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