Art. 103 · Responsabilità e obbligo di denunzia
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo VIII

Art. 103

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Responsabilità e obbligo di denunzia

In vigore dal 20 giu 1982
Il rettore che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità, deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al rettore, la denunzia è latta dal consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-103