Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo VIII
Art. 103
104 / 105Responsabilità e obbligo di denunzia
In vigore dal 20 giu 1982
Il rettore che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità, deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al rettore, la denunzia è latta dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-103