Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo I
Art. 1
1 / 105Esercizio finanziario e bilancio di previsione
In vigore dal 20 giu 1982
SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.
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Esercizio finanziario e bilancio di previsione
L'esercizio finanziario delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Con la denominazione Università devono intendersi ricompresi nel presente regolamento gli istituti di istruzione universitaria.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre.
La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.
La gestione finanziaria del dipartimento è disciplinata nel titolo V.
Le Università sono tenute a redigere un preventivo finanziario consolidato strutturato per categorie per la riassunzione delle previsioni delle gestioni proprie, di quelle delle aziende agrarie, dei dipartimenti ed altre.
Storico versioni
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