Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 giu 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 1982 PERTINI BODRATO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1982 Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 7
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