Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 apr 1982
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro dell'interno; ciascun richiamo non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-01;103#art-2