Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 43 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inserite le seguenti discipline:
africanistica;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
etnolinguistica;
filologia biblica;
lingua e letteratura pali;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali;
storia della regione subalpina nel medioevo;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia delle tecniche artistiche;
storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;
storia economica e sociale del medioevo.
Art. 44 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inserite le seguenti discipline:
antropologia sociale;
storia della filosofia del rinascimento.
Art. 45 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono inserite le seguenti discipline:
glottodidattica;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
letteratura spagnola moderna e contemporanea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 154
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-26;412#art-1