Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 lug 1982
Nell'art. 149, concernente il corso di laurea in medicina veterinaria, nell'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di "anestesiologia" muta la denominazione in quella di "anestesiologia veterinaria"; nel medesimo elenco è, inoltre, inserito l'insegnamento di "etologia degli animali domestici". Nell'art. 152, concernente norme di propedeuticità degli esami del corso di laurea in medicina veterinaria, il primo comma, fino al paragrafo c), compreso, è soppresso e sostituito come segue (i paragrafi d) ed i seguenti restano invariati): "Art. 152. - Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: a) la chimica rispetto alla biochimica, la botanica e la biochimica rispetto alla alimentazione e nutrizione animale; l'istologia generale e speciale e l'embriologia rispetto all'anatomia veterinaria sistematica comparata I; la zoologia rispetto alla parassitologia ed alle malattie parassitarie; b) la fisica, l'anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II e la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica; c) la fisiologia generale e speciale veterinaria I e II e fisica biologica rispetto alla patologia generale; la patologia generale rispetto alla patologia medica degli animali domestici, alla patologia chirurgica veterinaria e podologia, alla ostetricia ed alla patologia della riproduzione e fecondazione artificiale, alla patologia e profilassi delle malattie infettive I e II". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982 Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 158
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