Art. 3
3 / 26In vigore dal 5 dic 1982
Sulle cosce fresche ottenute dalla macellazione dei suini nazionali di cui all'articolo precedente, destinate alla preparazione del Prosciutto di San Daniele, escluse comunque quelle derivanti dalla macellazione di verri o scrofe, è apposto un timbro indelebile a cura del macello, sulla base della dichiarazione dell'allevatore.
Tale timbro è fornito dall'organismo abilitato che esercita i controlli ritenuti necessari.
Un incaricato dell'organismo abilitato prende visione della documentazione sanitaria di accompagnamento prescritta dalla vigente normativa delle cosce fresche al momento dell'immissione nello stabilimento di lavorazione e constata altresì:
1) il numero complessivo delle cosce munite del timbro indelebile;
2) l'indicazione del macello di provenienza e la data di spedizione allo stabilimento di destinazione;
3) l'assenza di qualsiasi trattamento di conservazione e di congelazione sulle carni macellate tranne la refrigerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-3