Art. 25
25 / 26In vigore dal 5 dic 1982
Il timbro indelebile, il sigillo e il contrassegno previsti rispettivamente dai precedenti sono proposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-25