Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 5 dic 1982
Le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono, a pena di decadenza, presentare la domanda di cui all' entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Per il periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'incaricato dell'organismo abilitato può contrassegnare i prosciutti prodotti dalle imprese che hanno presentato la domanda di cui al precedente comma e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento soltanto se la loro salagione è iniziata prima dell'entrata in funzione dell'organismo abilitato. In ogni caso l'applicazione del contrassegno avviene su istanza del produttore il quale è tenuto a fornire con documenti, la prova della data della salagione delle cosce suine, nonché della loro origine nazionale. Per i prodotti in commercio non conformi alle norme per la produzione tutelata, è concesso un periodo di smaltimento di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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