Art. 2

Art. 2

2 / 26
In vigore dal 5 dic 1982
Per suini di allevamento nazionale, ai sensi dell' della legge, si intendono i suini privi dei contrassegni auricolari previsti dalle vigenti norme per l'importazione dei suini dall'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-2