Art. 19
19 / 26In vigore dal 5 dic 1982
Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale sia stato affidato l'incarico della vigilanza può, previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità in caso di violazione di norme legislative, regolamentari o statutarie, o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio stesso o altre circostanze ne determinino l'irregolare funzionamento, pregiudicando l'assolvimento dell'incarico di vigilanza.
Con lo stesso decreto, è nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria, che provvederà entro sei mesi dalla nomina, alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione.
Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente può essere disposta, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, la revoca dell'incarico di vigilanza. La revoca è obbligatoria quando vengono meno le condizioni di cui al punto a) dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-19