Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 5 dic 1982
La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza ai sensi dell' della legge deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, munita dei seguenti documenti: 1) elenco dei soci, corredato di un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine attestante la sussistenza dei requisiti di cui all', secondo comma, lettera a) della legge. Per produzione si intende la produzione globale di prosciutti di San Daniele dei soci in rapporto alla produzione totale ottenuta nella zona tipica; 2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio; 3) relazione dell'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza. Copia della domanda e dei documenti sopraindicati devono essere inviati anche al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui sia conferito ad un consorzio l'incarico della vigilanza, la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma deve, almeno una volta all'anno, trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, ed al prefetto di Udine, una relazione illustrativa dell'attività svolta dal consorzio in esecuzione dell'incarico. Per lo svolgimento del suo compito la stazione sperimentale può accedere nei locali del consorzio e prendere visione di tutti i documenti attinenti allo svolgimento dell'incarico di vigilanza affidatogli.
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