Art. 10
10 / 26In vigore dal 5 dic 1982
Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli mensili. Tutte le registrazioni devono essere effettuate, entro i termini prescritti dall' nella parte mensile del registro corrispondente al mese e all'anno indicati nel sigillo.
Il registro deve distintamente indicare:
1) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;
2) il numero delle cosce suine con l'indicazione della data di apposizione del sigillo, del macello di provenienza e gli estremi della documentazione di cui al precedente ;
3) il numero di cosce suine con sigillo pervenute da altro stabilimento abilitato alla produzione tutelata, anche se appartenente allo stesso produttore;
4) il numero di cosce suine con sigillo inviate ad altro stabilimento, anche se appartenente allo stesso produttore;
5) il numero di cosce suine sulle quali viene annullato il sigillo;
6) il numero dei prosciutti muniti del contrassegno previsto dall' della legge, con l'indicazione della data e del numero progressivo del verbale.
Nel registro sono comunque annotati i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato che possono essere oggetto di contestazione da parte della ditta produttrice. Tali annotazioni devono recare a fianco la firma degli interessati e la data.
Gli incaricati della vigilanza devono registrare, su apposita parte del registro, la data di ogni visita allo stabilimento e le irregolarità eventualmente accertate.
Il registro su richiesta e a spese dell'interessato è fornito e vidimato in ciascun foglio dall'organismo abilitato.
Il produttore deve conservare in distinte cartelle i documenti di cui al precedente e le copie dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-23;307#art-10