Art. 81 · Trasferimento di funzioni, di personale e di beni
Capo IV

Art. 81

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Trasferimento di funzioni, di personale e di beni

In vigore dal 12 mag 1982
Fermo restando quanto disposto dall', primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, le funzioni, nonché i beni e il personale, qualora esistenti nella regione, delle strutture operative periferiche degli enti non compresi tra quelli di cui al precedente e previsti nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti alla regione secondo le disposizioni ed entro i limiti contenuti nell'art. 1-ter e seguenti del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili. In particolare, fermo restando il disposto di cui all', primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferite alla regione le funzioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento delle funzioni di carattere assistenziale e non previdenziale svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
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