Capo III
Art. 78
43 / 90Trasferimento di strutture e di beni
In vigore dal 12 mag 1982
Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'articolo precedente passano alla regione:
a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati;
b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel suo territorio, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione e l'acquisto degli stessi;
c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti.
I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.
Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni, che ne sono in possesso, ai delegati della regione.
I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-78