Art. 77 · Trasferimento di funzioni e di compiti
Capo III

Art. 77

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Trasferimento di funzioni e di compiti

In vigore dal 12 mag 1982
Fermo restando quanto disposto dall', primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, e salvo quanto previsto nel comma seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel suo territorio agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano anche per la regione le seguenti disposizioni del precitato decreto-legge: la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1-bis concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'O.N.I.G.; le disposizioni dell'art. 1-sexies, concernenti l'assunzione da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. di alcuni compiti già attribuiti all'E.N.A.O.L.I.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-77