Art. 70 · Agevolazioni di credito
Titolo VI

Art. 70

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Agevolazioni di credito

In vigore dal 12 mag 1982
Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alla regione nelle materie di cui al titolo I della legge 16 maggio 1978, n. 196, e al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, non compresi fra quelli previsti dall' della legge 16 maggio 1978, n. 196, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti. La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell' della legge 22 luglio 1975, n. 382. Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale e comunitaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-70