Capo IV
Art. 61
52 / 90Funzioni delegate
In vigore dal 12 mag 1982
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-61