Art. 61 · Funzioni delegate
Capo IV

Art. 61

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Funzioni delegate

In vigore dal 12 mag 1982
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di: a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato; b) attuazione dei piani di ricostruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-61