Capo IV
Art. 59
50 / 90Competenze dello Stato
In vigore dal 12 mag 1982
Sono di competenza statale le funzioni amministrative riguardanti:
1) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente , secondo comma e seguenti;
2) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
3) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché, d'intesa con la regione, la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni;
4) l'edilizia di culto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-59