Art. 57 · Funzioni delegate
Capo III

Art. 57

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Funzioni delegate

In vigore dal 12 mag 1982
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della regione stessa, previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. È delegato alla regione, con l'assenso della stessa, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro dei trasporti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-57