Art. 54 · Trasferimento alla regione
Capo III

Art. 54

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Trasferimento alla regione

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee e quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-54