Art. 49 · Materia del trasferimento
Titolo V

Art. 49

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Materia del trasferimento

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all' del presente decreto ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali e interregionali nelle materie relative all'urbanistica, ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica, ai trasporti su funivie e linee automobilistiche locali, alle strade e lavori pubblici di interesse regionale, alla caccia e pesca, alle acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico e alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-49