Capo VIII
Art. 46
86 / 90Incremento ippico
In vigore dal 12 mag 1982
Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alla regione quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-46