Capo VIII
Art. 40
80 / 90Territori montani, foreste, conservazione del suolo
In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. La regione con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applicano i vincoli previsti dalla legislazione statale sulle foreste. La regione forma programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dall', primo comma, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dalle relative leggi regionali di attuazione.
Sono altresì trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, e, in genere, ogni altra funzione concernente la difesa dei boschi dagli incendi. Il piano di cui all' della legge predetta è predisposto dalla regione, anche sulla base di intese interregionali.
La regione provvede altresì a costituire servizi antincendi boschivi. La regione può organizzare e gestire propri servizi aerei di spegnimento degli incendi e può avvalersi, previa autorizzazione degli organi competenti, degli analoghi servizi disciplinati e gestiti dallo Stato. L'impiego in Valle d'Aosta del Corpo dei vigili del fuoco è disposto dal presidente della giunta regionale, ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che riguardino anche il territorio del Piemonte, le due regioni interessate possono provvedere mediante intese fra loro.
Restano fermi i vincoli attualmente vigenti in forza delle leggi dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-40