Titolo I
Art. 4
4 / 90Regolamenti e direttive delle Comunità economiche europee
In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità economiche europee nonché all'attuazione delle loro direttive già recepite nell'ordinamento interno dello Stato.
In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-4