Capo VIII
Art. 38
78 / 90Agricoltura e foreste - Zootecnica - Flora e fauna
In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nelle materie relative alla agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura, comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali, la tutela delle zone umide, della flora e della fauna.
Le funzioni predette comprendono anche:
a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
b) le piccole bonifiche, il miglioramento agrario e fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa la erogazione di incentivi e contributi.
La regione provvede alla ricomposizione e al riordinamento fondiario, nonché, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi dello Stato, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.
Sono delegate alla regione le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all' della legge 12 giugno 1962, n. 567.
Fra le funzioni trasferite alla regione a norma dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. L'approvazione delle legittimazioni di cui all' della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la regione.
Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n.
1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-38