Art. 36 · Consorzi industriali
Capo VI

Art. 36

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Consorzi industriali

In vigore dal 12 mag 1982
Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano ad essa le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-36