Art. 31 · Industria alberghiera e turismo
Capo III

Art. 31

34 / 90

Industria alberghiera e turismo

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alla industria alberghiera e turismo concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e della industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono fra l'altro: a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica; b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali, sentita la regione per le attività che interessano la Valle d'Aosta. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI; c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dal locale Automobil club. L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica alla regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-31