Art. 25 · Attività di promozione educativa e culturale
Capo VI

Art. 25

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Attività di promozione educativa e culturale

In vigore dal 12 mag 1982
La regione, con riferimento alle proprie attribuzioni, svolge attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di carattere locale, operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale. L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con la regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-25