Capo II
Art. 17
15 / 90Controlli di pubblica sicurezza
In vigore dal 12 mag 1982
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma del combinato disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della regione e degli enti locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-17