Art. 15 · Materie del trasferimento
Titolo III

Art. 15

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Materie del trasferimento

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all' del presente decreto ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali e interregionali nelle materie relative alla polizia locale urbana e rurale, all'assistenza e beneficenza pubblica, all'igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica, all'istruzione tecnico-professionale, all'assistenza scolastica, alle biblioteche e musei di enti locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-15