Art. 10 · Materie del trasferimento
Titolo II

Art. 10

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Materie del trasferimento

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative dello Stato di cui all' del presente decreto nelle materie concernenti l'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione e le circoscrizioni comunali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-10