Art. 1 · Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato
Titolo I

Art. 1

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Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

In vigore dal 12 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 5 agosto 1981, n. 453, e 16 della legge 26 novembre 1981, n. 690; Vista la proposta della commissione paritetica di cui all' della legge 5 agosto 1981, n. 453; Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all' della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: . Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato Il trasferimento delle funzioni amministrative alla regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dagli della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell', secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto. Restano ferme le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta. Negli articoli seguenti è usata, per indicare la regione Valle d'Aosta, la sola parola "regione".
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