Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 set 1982
La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto per coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche a cominciare dall'anno accademico 1982-83. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982. PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982 Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 176
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-05;601#art-2