Art. 1
1 / 2In vigore dal 9 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi dei corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Nella tabella VIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, annesso al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente le lauree in scienze economiche e bancarie, l'insegnamento fondamentale di "matematica" previsto dalla tabella A del corso di laurea in scienze economiche e bancarie e dalla tabella B del corso di laurea in scienze economiche, cambia la denominazione in "matematica generale".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-05;601#art-1