Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico universitario vigente per gli studi del corso di laurea in discipline economiche e sociali, tabella VIII-quinquies; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico La tabella VIII-quinquies dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in discipline economiche e sociali, è modificata come segue: gli insegnamenti fondamentali del secondo ciclo di "storia economica" e "storia delle dottrine sociali" sono soppressi; l'insegnamento fondamentale del secondo ciclo di "ricerca operativa" muta l'estensione temporale da biennale in annuale; l'insegnamento fondamentale del secondo ciclo di "storia delle dottrine politiche" (annuale) muta la denominazione in quella di "scienza della politica" (annuale); dopo la norma per gli esami delle materie sia annuali sia biennali è inserito il seguente nuovo comma: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà in ogni caso superare venti esami annuali di materie fondamentali e sette esami annuali di materie complementari". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982 Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 177
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