Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:
geologia del quaternario;
zoogeografia;
psicobiologia;
analisi minerale delle rocce;
chimica ambientale.
Nell'art. 125, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
ecologia applicata;
ecologia quantitativa;
chimica ambientale;
biologia cellulare;
enzimologia.
Nell'art. 130, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:
geomorfologia;
analisi minerale delle rocce;
paleontologia stratigrafica;
geologia degli idrocarburi;
esplorazione geologica del sottosuolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 146
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-05;404#art-1