Art. 2
2 / 2In vigore dal 18 lug 1982
Negli articoli 10 e 15, relativi rispettivamente ai corsi di laurea in giurisprudenza e scienze politiche, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facoltà e di cui lo studente abbia superato l'esame di profitto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 152
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-05;398#art-2