Art. 1
1 / 2In vigore dal 18 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Salerno e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Nell'art. 23, relativo agli istituti della facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio, nell'elenco degli istituti l'istituto giuridico è soppresso e sono istituiti i seguenti nuovi istituti polidisciplinari:
istituto di diritto privato;
istituto di diritto pubblico generale;
istituto di diritto e procedura penale;
istituto di lingue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-05;398#art-1