Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale: Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 257, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è sostituito dai seguenti: Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 257. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di clinica psichiatrica dell'Università di Bari e conferisce il diploma di specialista in psichiatria. Art. 258. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 259. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 260. - La durata del corso di studi è di quattro anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 261. - Il numero di allievi è di otto per anno e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. Art. 262. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 263. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale); 2) psicologia (annuale); 3) elementi di genetica e biochimica (annuale); 4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale); 5) neurologia clinica (annuale); 6) clinica psichiatrica I (quadriennale). 2° Anno: 1) psicopatologia e psicodinamica (annuale); 2) psicoterapia I (triennale); 3) psicofarmacologia (annuale); 4) psicofarmacoterapia (annuale); 5) clinica psichiatrica II (quadriennale). 3° Anno: 1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale); 2) psichiatria sociale I (biennale); 3) psichiatria infantile (annuale); 4) psicoterapia II (triennale); 5) clinica psichiatrica III (quadriennale). 4° Anno: 1) psicosomatica (annuale); 2) psichiatria sociale II (biennale); 3) psichiatria forense (annuale); 4) psicoterapia III (triennale); 5) clinica psichiatrica IV (quadriennale). Art. 264. - È obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 265. - La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Le lezioni teoriche saranno integrate anche da seminari, anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina. Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria valida a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982 Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 152
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