Art. 2
2 / 2In vigore dal 22 apr 1982
Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla scuola di specializzazione in biologia clinica.
Scuola di specializzazione in biologia clinica
Art. 266. - Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è annessa la scuola di specializzazione in biologia clinica che ha sede presso gli istituti di chimica biologica e patologia medica e metodologia clinica.
La scuola ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di specialista in biologia clinica.
Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di quattro anni e non possono essere concesse abbreviazioni di corso. L'attività della scuola è basata su lezioni teorico-pratiche e su frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nei laboratori e si svolge presso gli istituti di chimica biologica e patologia medica.
La frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento può essere svolta anche presso i servizi di analisi universitari o ospedalieri previa autorizzazione del direttore della scuola. Il numero massimo degli iscritti è di trenta per anno ed il numero massimo complessivo è di centoventi. L'ammissione viene regolata mediante concorso per titoli ed esami.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono distribuiti nei quattro anni così come segue:
1° Anno:
1) chimica biologica generale;
2) fondamenti di chimica fisica biologica;
3) batteriologia generale;
4) biochimica analitica I;
5) tecnica dei prelevamenti;
6) fisiopatologia I;
7) fondamenti di statistica biologica.
2° Anno:
8) chimica biologica speciale di organi e tessuti;
9) fisiopatologia II;
10) ematologia ed ematochimica I;
11) batteriologia speciale;
12) immunologia e sierologia;
13) biochimica analitica II.
3° Anno:
14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
15) ematologia ed ematochimica II;
16) chimica clinica;
17) immunochimica;
18) parassitologia;
19) virologia.
4° Anno:
20) analisi biologico-tossicologiche;
21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
22) micologia;
23) enzimologia clinica;
24) automazione e controlli di qualità;
25) metodiche microanalitiche;
26) microscopia clinica e citodiagnostica.
Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.
Alla fine dei quattro anni gli allievi devono presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale e nell'espletamento di prove pratiche e si svolge secondo norme generali del testo unico.
I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biologia clinica.
I professori incaricati di svolgere i corsi proposti dal direttore della scuola vengono designati dalla facoltà di medicina e chirurgia in conformità alle norme vigenti.
Gli studenti sono tenuti al pagamento di tasse, soprattasse e contributi in conformità alle vigenti disposizioni in materia nella misura di: tassa annuale di iscrizione L. 30.000, contributo annuo di laboratorio L. 200.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1982
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 199
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-05;141#art-2