Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 apr 1982
Laddove l'emanazione dei provvedimenti di cui all' debba essere preceduta da pareri di organi consultivi, l'amministrazione regionale si avvale dei propri organi consultivi ovvero, in mancanza di questi, dei competenti organi dello Stato, sino a quando la regione non avrà diversamente provveduto. Se nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto l'amministrazione regionale è tenuta a richiedere pareri di organi consultivi dello Stato, questi sono direttamente richiesti dal presidente della regione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1982 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1982 Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 25
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