Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . Nell'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dello statuto e delle norme di attuazione previste dall'art. 43 dello statuto medesimo, il presidente della regione adotta, nel territorio regionale, i provvedimenti demandati al Capo dello Stato. Qualora detti provvedimenti debbano essere adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri o su proposta dei Ministri competenti, il presidente della regione provvede previa deliberazione della giunta regionale o su proposta degli assessori regionali competenti per materia.
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